martedì 14 aprile 2009

Antitrust: mantenere la tariffa massima per le rotte aeree della Sardegna

L'Antitrust nelle osservazioni inserite nel bollettino settimanale sul regime di imposizione di obblighi di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per la Sardegna afferma che i collegamenti aerei con la Sardegna, operanti in regime di obbligo di servizio pubblico, debbono mantenere la previsione di tariffe massime applicabili per i passeggeri non residenti nell'isola e che quindi non rientrano nello schema di imposizione di oneri di servizio pubblico.

Per L'Antistrust '' il venir meno della previsione della tariffa massima per i viaggiatori non eleggibili per la tariffa onerata, unito al mantenimento del meccanismo di sussidio incrociato 'opaco' fra le due categorie di passeggeri puo' comportare un significativo peggioramento delle condizioni di offerta a svantaggio del consumatore, laddove le rotte in oggetto dovessero essere operate in un contesto non pienamente concorrenziale''. Nello specifico, per i collegamenti con la Sardegna, ''le condizioni concorrenziali non sono omogenee sulle singole rotte; in particolare, sui collegamenti onerati da Alghero e da Olbia vi e' un solo vettore che opera, sia dall'aeroporto di Roma Fiumicino che da quello di Milano Linate''.

''Considerato l'attuale assetto monopolistico su alcune rotte, reso non contendibile dalla regolazione13 , la cancellazione della tariffa massima per i non residenti, in ragione della specificita' del contesto territoriale e dell'ampiezza della fascia di utenza assistita, sembra quindi favorire l'offerta di tariffe molto elevate, soprattutto in previsione della stagione estiva, almeno per la componente principale della domanda che non considera sostituibili gli aeroporti del sistema aeroportuale milanese''.
''Fino a quando tali vincoli strutturali non dovessero essere rimossi , l'Autorita' ritiene opportuno che lo schema di imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte da e per la Sardegna contenga in ogni caso la previsione di tariffe massime applicabili a tutela del consumatore nel caso di monopolio nell'offerta''.
FONTE. AGENZIA ASCA

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